La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ha sostituito la precedente Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle c.d. norme di salvaguardia.
La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:
All’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
Alla Gestione separata INPS;
Alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
Alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e insegnanti scuole materne).
DECORRENZA E DURATA
Lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996
Coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi (ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, cosiddetta “finestra”, secondo le disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione.
Coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
La “finestra” non trova applicazione per coloro che hanno maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018.
I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.
REQUISITI
Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.Per la valutazione della contribuzione versata occorre tenere presente che: Per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;
Almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa); Ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (c.d. importo soglia annualmente rivalutato). Per il 2019 tale importo è di 1.282,372 euro (457,99 x 2,8).
Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
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