Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.
REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996
I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni.
Unitamente al requisito anagrafico è richiesto l’ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).
Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accreditata nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulti iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostituiva, nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, nonché la contribuzione versata nelle Casse dei liberi professionisti.
I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta. In questo caso l’interessato dovrà chiedere all’INPS una pensione di vecchiaia in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012.
Deroghe agli incrementi della speranza di vita
Con riferimento al biennio 2019-2020, i lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Lavoratori che hanno contribuzione dal 1° gennaio 1996
I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”).
È possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, di 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall’importo della pensione (in questo caso non è richiesto l’ulteriore requisito dell’importo soglia).
Condizioni
Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
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