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PERMESSI LEGGE 104

PERMESSI LEGGE 104

 

COSA SONO

 

Il lavoratore disabile o il parente lavoratore di una persona disabile possono usufruire dei permessi giornalieri (legge 104/92).
Il lavoratore disabile ha diritto a:
  • tre giorni di permesso mensile retribuito (frazionabili in 18 ore mensili)
oppure
  • due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane)
oppure
  • un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore)
Il lavoratore che deve assistere dei parenti disabili può fruire dei permessi giornalieri (legge 104/92) nella sola forma dei tre giorni di permesso mensile (frazionabili).
Nel settore pubblico questa possibilità è consentita solo se nel nucleo familiare non sono presenti altre persone che possono prestare assistenza.

 

 

 CHI NE HA DIRITTO


I permessi giornalieri (legge 104/92) possono essere fruiti dal lavoratore disabile o da parenti/affini entro il terzo grado del lavoratore disabile nelle modalità di seguito indicate.

 

PERMESSI PER FIGLI DISABILI

Fino al 3°anno di vita del figlio


A partire dall’agosto 2011 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto: al prolungamento del periodo di congedo parentale fino al compimento del 12° anno di vita del bambino (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore nei casi di adozione nazionale e internazionale o affidamento) per un massimo di 36 mesi comprensivi del congedo ordinario, semprechè il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno. Viene comunque previsto il prolungamento se vi è la richiesta dei sanitari della necessità della presenza dei genitori durante il periodo di ricovero.

 

oppure

  • un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino

oppure

 

tre giorni di permesso mensili, frazionabili in permessi orari giornalieri fino ad un massimo di 18 ore. I tre giorni possono essere fruiti in maniera continuativa nell’arco del mese ovvero possono essere ripartiti fra gli stessi genitori anche con assenze contemporanee degli stessi sempre nel limite dei tre giorni massimi mensili (esempio: 1 giorno genitore A – un giorno genitore A e B = tre giorni)Fino al compimento del 12° anno di età del bambino, il congedo parentale prolungato di 36 mesi complessivi è retribuito al 30% .
I permessi sono regolarmente retribuiti come giornate di lavoro e sono utili per la maturazione dei ratei di tredicesima e ferie.

 

 

Dal 4°anno al 18° anno di età

I genitori, in alternativa tra di loro, anche adottivi o affidatari, hanno diritto a:

  • tre giorni di permesso mensile retribuito

oppure

 

 

prolungamento del periodo di congedo parentale fino al compimento del 12° anno di vita del bambino per un massimo di 36 mesi comprensivi del congedo ordinario, semprechè il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno. Viene comunque previsto il prolungamento se vi è la richiesta dei sanitari della necessità della presenza dei genitori durante il periodo di ricovero.

 

 

I tre giorni possono essere fruiti in maniera continuativa nell’arco del mese ovvero possono essere ripartiti fra gli stessi genitori anche con assenze contemporanee degli stessi sempre nel limite dei tre giorni massimi mensili (esempio: 1 giorno genitore A – un giorno genitore A e B = tre giorni)

 

Oltre il 18°anno di età

I genitori di figli maggiorenni hanno diritto, alternativamente, a tre giorni di permesso retribuiti, anche continuativi, nel mese.
I tre giorni di permesso, analogamente alla possibilità prevista per i figli di età compresa tra i 3 e i 18 anni di età, possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi.

 

 

 

PERMESSI PER PARENTI DISABILI

I parenti di persone disabili possono fruire di tre giorni di permessi giornalieri (legge 104/92), anche cumulativi o frazionabili in 6 mezze giornate o in permessi a ore.
I tre giorni di permessi giornalieri (legge 104/92) possono essere fruiti dal coniuge e, a partire dal 2010, anche da un parente o affine entro il 2° grado del soggetto disabile.
Il diritto all’assistenza può essere esteso anche ai parenti e agli affini entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

 

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